Chi siamo


STATUTO DELL’”ASSOCIAZIONE LE METE ONLUS

 

Costituzione, denominazione e sede

Articolo 1

E’ costituita un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – apolitica, apartitica, aconfessionale, volontaria, denominata:

“Le Mete ONLUS”,

con sede in Ticineto (AL), Strada Vecchi Valenza n.10, che opera senza finalità di lucro e che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di legge in materia, di seguito detta Associazione.

E’ vietato all’Associazione lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.  E’ previsto l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali occasionali, connesse ed accessorie, per i fini istituzionali, più sotto elencati.

L’associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, ne è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Scopi dell’Associazione

Articolo 2

L’Associazione, nel suo agire, si propone di favorire l’effettiva applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà tra le persone, con particolare attenzione nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza, dei giovani, ed, in generale, verso le persone svantaggiate, in ragione di condizioni di disagio fisiche, psichiche, sociali, sanitarie, di istruzione, economiche e familiari.

L’attività potrà essere condotta sia con iniziative sia locali, che attraverso interscambi con altri Paesi; azioni potranno essere destinate a migliorare le relazioni tra i popoli mediante la condivisione di beni materiali, spirituali e culturali, in un clima di amicizia e di rispetto, ponendo una particolare attenzione nei confronti delle popolazioni del terzo mondo o comunque in stato di bisogno, attraverso la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile, in un contesto di equilibrio globale.

L’Associazione opera con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

  • Gli aiuti: L’Associazione ha il compito di studiare e valutare iniziative e progetti di sviluppo e di reperire i finanziamenti per la loro realizzazione; organizza l’invio di medicine, strumenti medici e tecnici, alimenti nei Paesi dove questi sono richiesti, avvalendosi, nello sviluppo delle attività di aiuto, del personale qualificato necessario, onde favorire  la formazione del personale locale. L’attività dell’associazione si esplica anche nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, a favore di persone svantaggiate.
  • La formazione: l’Associazione si preoccupa di predisporre progetti, attraverso la realizzazione di programmi a medio e breve termine (da attuare in ogni Paese in cui sembrerà opportuno):

a) che abbiano finalità di migliorare le capacità umane, promovendo le abilità e le competenze, mediante  formazione culturale e/o tecnica;

b) che comportino attività di educazione allo sviluppo, affinché ogni individuo abbia la possibilità di partecipare al proprio ed all’altrui sviluppo;

c) che implichino cooperazione con i Paesi emergenti, reperendo i necessari finanziamenti e fornendo il supporto tecnico, morale e psicologico.

  • La sensibilizzazione: ha lo scopo di studiare, di raccogliere dati e di far conoscere alla pubblica opinione, attraverso le più ampie e varie forme di iniziative, le problematiche di cui si occupa ed in particolare quelle relative ai rapporti tra culture e realtà diverse.

Ogni iniziativa, articolata in progetti e/o microprogetti, dovrà rispondere ai seguenti principi guida:

a)     Il progetto deve comunque essere accompagnato da un piano di formazione umana e culturale affinché i destinatari possano diventare protagonisti del loro  sviluppo, attraverso una partecipazione attiva ai programmi;

b)    Il progetto deve essere destinato ai più bisognosi sia dal punto di vista materiale, e morale , per porre rimedio a situazioni di povertà caratterizzate dalla impossibilità di raggiungere livelli minimi accettabili per alcune capacità di base, tenendo  conto anche delle situazioni di inadeguatezza, e non solo di quelle di scarsezza.

c)     Il progetto deve prevedere la possibilità di mantenere nell’ambiente d’origine le persone di altri Paesi in stato di bisogno.

d)    Il progetto deve prevedere la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo anche nell’ambito scolastico, nonché lo svolgimento di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra le scuole italiane e le scuole degli altri paesi europei, dei paesi in via di sviluppo e di tutti quei paesi che si riterrà opportuno coinvolgere.

e)    Ogni progetto deve prevedere il raggiungimento dell’autonomia nella realizzazione degli obiettivi.

Patrimonio, esercizi sociali e bilanci

Articolo 3

Il patrimonio è costituito:

a)     dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)     da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti a ciò destinati.

Le entrate sono costituite:

a)     dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati;

b)    dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche;

c)     dai finanziamenti pubblici e privati ottenuti a fronte di specifici progetti e/o iniziative

d)    dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

e)     da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Articolo 5

Possono essere soci membri dell’Associazione, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità e razza, le persone o gli enti nella cui domanda di ammissione dichiarino di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto e si impegnino altresì a prestare la loro collaborazione all’Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere quote differenziate per tipologia di associato.

Articolo 6

Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Onorari e Collettivi. Il Consiglio Direttivo potrà creare e eliminare eventuali altre categorie di soci.

È Associato Fondatore chi dà vita all’Associazione, sottoscrivendone i presenti atto costitutivo e statuto.

Associato Onorario è chi, scelto all’uopo dal Consiglio Direttivo per meriti speciali ed eccezionali, abbia dato notevoli impulsi positivi nei campi in cui opera l’Associazione , e accetti di farne parte, se già non lo fosse con altra qualifica.

Gli Associati Onorari e gli Associati Fondatori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli Associati Ordinari, ma non sono tenuti al versamento della quota associativa pur essendo invitati a farlo.

Associato Ordinario è chi partecipa personalmente all’attività dell’associazione e si adopera per il raggiungimento dei fini istituzionali, previa iscrizione all’Associazione e previo pagamento della quota associativa.

L’ammissione di membri ordinari è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a seguito di richiesta scritta dell’interessato.

Sono Associati Collettivi gli organismi che, avendo finalità comuni con l’Associazione, su loro richiesta, sono ammessi alla qualifica e sono rappresentati da una persona fisica designata, con opportuna comunicazione del legale rappresentante, per periodi di tempo corrispondenti alla durata in carica del Consiglio Direttivo. I rappresentanti degli Associati Collettivi hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee dell’Associazione.

Gli Associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Fra tutti gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli Associati, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell’elettorato attivo e passivo ed hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .

Articolo 7

La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per:

a)     decesso;

b)    dimissioni;

c)     decadenza per morosità quando l’Associato, anche se sollecitato, ritarda per più di sei mesi il versamento del contributo sociale;

d)    esclusione per causa di comportamento contrario alle finalità dell’Associazione o di trasgressione alle norme contenute nello Statuto.

L’esclusione o la riammissione dell’Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all’Associato dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere al collegio dei  probiviri (se nominato) o direttamente al Presidente dell’Associazione mediante raccomandata inviata allo stesso Presidente dell’Associazione.

Gli Associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro la scadenza prevista, sono considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento del contributo associativo sopra descritto, entro sei mesi dalla data della scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso è consentito a qualsiasi Associato ed ha effetto alla fine dell’anno sociale in corso alla data della comunicazione della propria volontà da parte dell’Associato stesso.

La perdita della qualità di Associato, per qualsiasi causa avvenga, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate, né ai versamenti a qualunque titolo effettuati da detti Associati, né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Assemblea

Articolo 8

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che fanno parte dell’Associazione al momento in cui viene trasmesso l’avviso di convocazione ed è organo sovrano. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella sede dell’Associazione o altrove.

L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno e pertanto 10 15 giorni prima della data fissata si provvederà, a cura del Segretario, a rendere noto l’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e dell’ora della riunione, oltre che sul sito internet, attraverso opportuna comunicazione (raccomandata, e-mail, fax ) che garantisca la tempestiva informazione e consenta la conferma di ricezione. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e l’ora della seconda adunanza, per il caso in cui nella prima non si raggiunga il quorum necessario alla costituzione dell’Assemblea.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

1)     Approvazione bilancio consuntivo e preventivo.

2)     Elezione del Consiglio Direttivo

3)     Elezione collegio dei revisori, se richiesto

4)     Approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti

L’Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente o in caso di loro assenza da un Presidente eletto dall’Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente ed in esso devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli Associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza tener conto degli astenuti.

Esse sono di norma adottate con appello nominale a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. L’elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio segreto.

Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto

Gli Associati possono conferire ad altri Associati deleghe per l’esercizio del diritto di voto, fino ad un massimo di cinque. I documenti di delega dovranno essere conservati dall’Associazione.

Esercitano l’elettorato attivo e passivo esclusivamente gli Associati maggiorenni, cui compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto.  L’esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo di cui all’art. 2532 C.C.

Le convocazioni assembleari devono essere comunicate sul sito internet, o via fax, o per email, ai soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative. Tutte le attività dei Soci e le cariche associative sono volontarie e svolte a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’opera prestata, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa.

L’associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo e può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell’attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

Consiglio Direttivo

Articolo 9  

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 11 membri eletti: il presidente e la metà più uno dei membri del consiglio direttivo è scelta dai soci fondatori; la rimanente parte, dall’assemblea dei soci; essi rimarranno in carica per la durata di tre anni.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo dovesse cessare dal suo incarico, durante il mandato è surrogato dal Socio non eletto che abbia conseguito il più alto numero dei voti o in alternativa cooptato dai membri superstiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese vive incontrate per l’esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce nella sede dell’Associazione, o altrove, su convocazione del presidente. Saranno valide le riunioni avvenute con mezzi informatici (ad esempio, attraverso la teleconferenza) che consentano uno scambio in tempo reale delle rispettive istanze.

La convocazione viene fatta con qualunque mezzo, anche informatico. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà piu’ uno dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione dell’Associazione e provvede:

a)     Al conseguimento dei fini statuari

b)    A dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

c)     A convocare l’Assemblea dell’Associazione.

d)    Alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo

e)     A stipulare opportune convenzioni che regolino i rapporti e le attività con gli eventuali soci collettivi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo per questi la ratifica del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente

Il Segretario Tesoriere compila i verbali delle adunanze del Consiglio, custodisce gli atti, cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione.

Articolazione territoriale

Articolo 10

L’articolazione territoriale, l’istituzione di sedi secondarie e regionali, anche con autonomia giuridica ma con piena condivisione degli scopi, comunque nel rispetto del dettato normativo, viene demandata al Consiglio Direttivo, che dovrà valutarne l’opportunità, e, se del caso, sottoporre l’iniziativa all’approvazione dell’Assemblea.

Durata – Cessazione

Articolo 11

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e deliberato dall’Assemblea degli Associati la quale nominerà uno o più liquidatori. e sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto. In tutti i casi è fatto obbligo  di devolvere il saldo attivo di liquidazione, come pure il patrimonio dell’Associazione non dismesso a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12.

Per quanto non previsto dal presente statuto, varranno le norme di legge vigenti in materia.